L. 247/10 Status giuridico dei beni

Area tematica: Diritto e giustizia
Creato da Fringuelletto il 14/11/2010 01:12:40
Articolo 1
Ultimo emendamento di Fringuelletto il 14/11/2010 01:12:40, Voti ricevuti: 1 SI / 1 NO / 3 Astenuti

Ai fini della legge i beni sono immobili oppure mobili.
Sono considerati immobili i terreni, i fabbricati di ogni tipologia, i natanti, gli aeromobili.
Sono considerati mobili tutti gli altri beni.
I titoli di capitale e di credito sono sottoposti a norme particolari in riguardo alla loro specificità.
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Articolo 2
Ultimo emendamento di Fringuelletto il 14/11/2010 01:12:40, Voti ricevuti: 1 SI / 1 NO / 3 Astenuti

Per i beni immobili, la cessione della proprietà o di altri diritti reali può avvenire solo ed esclusivamente per atto pubblico. La stipula di contratti ed altre obbligazioni aventi per oggetto beni immobili può essere effettuata senza atto pubblico, ma comunque in forma scritta.
Tutti gli atti relativi ai beni mobili sono liberi.
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Articolo 3
Ultimo emendamento di Fringuelletto il 14/11/2010 01:12:40, Voti ricevuti: 1 SI / 1 NO / 3 Astenuti

I proprietari di animali, armi e veicoli terrestri a motore sono tenuti a registrarsi, per ragioni di pubblica sicurezza, presso la Questura territorialmente di competenza, fornendo prova di aver acquistato la proprietà nel pieno rispetto della legge e fornendo gli estremi identificativi del bene.
Il mancato rispetto dell'obbligo di registrazione comporta l'immediata confisca del bene ed una sanzione amministrativa quantificata sulla base del tipo di bene.
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Articolo 4
Ultimo emendamento di Fringuelletto il 14/11/2010 01:12:40, Voti ricevuti: 1 SI / 1 NO / 3 Astenuti

Gli animali, sia domestici, sia da allevamento, devono essere muniti di idonei strumenti di identificazione e di un libretto sanitario recante tutte le informazioni sulla storia clinica dell'animale.
Il proprietario, anche in buona fede, risponde sempre dei danni all'ordine o alla salute pubblica dai propri animali.
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Articolo 5
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I veicoli terrestri a motore devono essere dotati di una targa di identificazione, rilasciata dagli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La concessione della targa è gravata da specifica tassa, commisurata alla tipologia di veicolo.
I veicoli a motore possono essere conferiti in pegno ma non possono costituire oggetto di ipoteca. Sono tuttavia salve le ipoteche già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Articolo 6
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Il Pubblico Registro Automobilistico è soppresso. Le sue competenze residue sono devolute agli uffici territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Commenti degli utenti
Votazione terminata (1 SI - 1 NO - 3 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da Fringuelletto. Il 19/11/2010 01:15:06
Fringuelletto presenta la proposta di legge. Il 14/11/2010 01:12:41