L. 185/09 Reato di mobbing sul posto di lavoro

Area tematica: Diritto e giustizia
Creato da bobmedusa il 12/04/2009 02:00:13
Articolo 1
Ultimo emendamento di bobmedusa il 12/04/2009 02:00:13, Voti ricevuti: 7 SI / 4 NO / 0 Astenuti

Lo Stato condanna e persegue la pratica di mobbing sul posto di lavoro. Si traducono in reati perseguibili ai sensi della legge i seguenti casi:
- sottrazione ingiustificata di incarichi
- sottrazione ingiustificata della postazione di lavoro
- dequalificazione delle mansioni a compiti banali e di poca importanza
- rimproveri o richiami in pubblico a meno che tutto il personale non sia oggetto del medesimo rimprovero o richiamo
- dotazioni inadeguate di materiale per lo svolgimento delle proprie mansioni
- carichi di lavoro e di incarichi eccessivi e materialmente impossibili da eseguire nella loro integrità
- violenza verbale e/o psicologica comprovato
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Articolo 2
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in merito alla comprovazione del reato il lavoratore può rivolgersi al proprio sindacato o a un sindacato adeguatamente attrezzato pur non essendovi iscritto. Per sindacato adeguatamente attrezzato si intende un sindacato che abbia istituito un "ufficio mobbing" con a servizio professionisti con comprovata esperienza in casi di mobbing, siano essi professionisti e/o collaboratori esterni provenienti da altre esperienze.
In particolare il personale del sindacato è tenuto quantomeno ad accogliere una istanza da parte del lavoratore per la verifica della sussistenza di elementi tali a riconoscere il reato di mobbing sul posto di lavoro. A tal fine si consigliano colloqui con professionisti in psicologia o comunque delle scienze sociali per la verifica di danni psicofisici arrecati alla persona. La raccolta di testimonianze di colleghi e/o altri persone astanti ai fatti, copia del contratto di lavoro stipulato per il riconoscimento o meno di una dequalificazione ingiustificata delle competenze del lavoratore sul posto di lavoro.
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Articolo 3
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Si precisa che il sindacato dovrà valutare con la dovuta attenzione le istanze presentate dai lavoratori per mobbing. La produzione di materiale comprobante il fatto è necessaria al fine di permettere un regolare iter giuridico. Pertanto denunce per mobbing non correlate perlomeno da due testimonianze di colleghi e/o altre persone astanti ai fatti e comunque non legate da vincolo di parentela con il denunciante o da una relazione redatta da professionista in psicologia o comunque delle scienze sociali non potranno essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria.
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Articolo 4
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In merito alla scelta del personale da parte del sindacato.
Si dispone che siano attivi almeno 4 “uffici mobbing” per provincia per ognuno dei sindacati maggiori, al momento della presentazione della legge (CGIL, CISL, UIL). Anche i sindacati minori possono attivare un proprio “ufficio mobbing”.
Tale ufficio sia composto almeno da:
- Un professionista in psicologia o nelle scienze sociali. La scelta, operata al momento dell'attivazione dell'ufficio, a discrezione del sindacato è suscettibile di decadimento e relativa sostituzione immediata d'ufficio qualora fosse comprovata inappetenza o incompetenza;
- Un collaboratore laureato in Scienze giuridiche o anche un collaboratore esterno già in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno studio legale.
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Articolo 5
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Dal momento della presentazione dell'istanza del lavoratore il personale incaricato dal sindacato avrà massimo 14gg per la valutazione della validità dell'istanza per il riconoscimento del reato. Nel caso fossero necessarie ulteriori verifiche è possibile una proroga di ulteriori 14-28 gg lavorativi dopodichè bisognerà esprimere necessariamente giudizio positivo o negativo sull'istanza.
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Articolo 6
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Il personale degli “uffici mobbing” sono tenuti allo stretto riserbo in merito alle generalità dei lavoratori che presentano istanza per mobbing sul posto di lavoro nonché sulle aziende denunciate
La diffusione di dati e generalità al di fuori dell'ambito in cui si svolge il lavoro di accertamento costituirà reato perseguibile ai sensi della Legge sulla privacy
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Articolo 7
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Riconosciuta l'istanza e tradotta la medesima agli organi della Procura di competenza quest'ultima è autorizzata a procedere nei confronti dell'azienda denunciata entro e non oltre 20gg dalla ricezione dell'istanza, al fine di procedere con ulteriore accertamento preliminare al procedimento.
A seconda della gravità dei fatti la procura potrà disporre ammenda, sanzione amministrativa e/o pecuniaria nei confronti dell'azienda. Altresì il lavoratore potrà produrre richiesta risarcitoria da concordare in via anche extra-giudiziale qualora l'azienda non presenti ricorso.
Qualora l'azienda rifiuti il risarcimento in via extra-giudiziale e decida di ricorrere al procedimento, la Procura fisserà le date per l'ascolto delle istanze e dei ricorsi in Tribunale e il lavoratore potrà formulare per quella data le proprie richieste risarcitorie.
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Articolo 8
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In caso di soluzione giudiziale a seguito di ricorso presentato dall'azienda e qualora venisse riconosciuto anche in questa sede il reato, il giudice potrà altresì disporre l'allontanamento o l'inibizione del personale che in azienda si è reso autore e/o mero esecutore del fatto. Altresì due casi di mobbing in meno di due anni porranno l'intero organico dell'azienda sotto esame da parte del sindacato che ha presentato la seconda istanza.
Tale esame dovrà esprimere giudizio sintetico in merito alla riqualificazione del personale e/o degli ambienti per ripristinare un ambiente di lavoro sano e atto a prevenire l'insorgere del reato di mobbing.
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Commenti degli utenti
anomalo il 07/10/2009 19:17:38
Inoltre, la fattispecie di reato, così come configurata è troppo complessa e, in alcuni punti, desta alcune perplessità applicative (ad es., laddove recita: "- rimproveri o richiami in pubblico a meno che tutto il personale non sia oggetto del medesimo rimprovero o richiamo", significa che se di 10 impiegati, solo uno non è redarguito si realizza sempre il reato perché devono essere redarguiti "tutti" perché il reato non si configuri!!! Nel diritto penale le parole sono pietre!
"- dotazioni inadeguate di materiale per lo svolgimento delle proprie mansioni" Sull'inadeguatezza del materiale si scannerebbe in aula con diecimila interpretazioni e visioni diverse! Meglio, semmai, sarebbe stato rafforzare l'aggettivo "inadeguate" con l'avverbio "palesemente". Anche perché non qualsiasi forma di inadeguatezza può assurgere ad oggetto della tutela penale, ma soltanto la sua versione patologica...
anomalo il 07/10/2009 19:03:10
E' perfettamente inutile introdurre il reato di mobbing. E' sufficiente prevederlo come illecito civile, visto che la procedura porterebbe comunque alla liquidazione dei danni al lavoratore mobbizzato.
Una condanna penale, per via delle numerose pene accessorie ad essa collegate, potrebbe rovinare la carriera del datore di lavoro (imprenditore) e portare al fallimento l'azienda da egli guidata, con conseguente mobilità di tutto il personale addetto presso la stessa, compreso il lavoratore risarcito.
forpresident il 17/04/2009 20:07:26
@bobmedusa: no,non sono della prov di Brindisi..ma sono del Sud....
Votazione terminata (7 SI - 4 NO - 0 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da bobmedusa. Il 17/04/2009 02:01:07
bobmedusa il 15/04/2009 07:40:11
si diceva anche al mio paese. Non sarai mica della provincia di Brindisi? "Quannu lu tiaulu accarezza ole l'anima"
forpresident il 13/04/2009 17:48:38
PARABOLA. "Quando i Diavolo ti accarezza,vuole l'anima".
forpresident il 13/04/2009 17:48:15
PARABOLA. "Quando i Diavolo ti accarezza,vuole l'anima vuole"
bobmedusa il 13/04/2009 02:29:06
grassie. Magari se passa possiamo provare a emendare l'articolo 3. Ma come lo vorresti rivedere?
Volpe_rossa il 12/04/2009 20:56:00
Complimenti, una legge davvero indispensabile. L'articolo 3 si può migliorare, ma credo che nel complesso sia una buona proposta.
bobmedusa il 12/04/2009 02:01:13
rieccomi qua. Vi sottopongo questo malloppone su un tema poco considerato ma sicuramente degno di nota. A voi i voti
bobmedusa presenta la proposta di legge. Il 12/04/2009 02:00:13