Legge

L. 167/08 LEGGE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Area tematica: Ambiente, territorio e protezione civile

Creato da antoniolive il 29/09/2008 09:36:59

Articolo 1

Ultimo emendamento di antoniolive il 29/09/2008 09:36:59, Voti ricevuti: 9 SI / 8 NO / 5 Astenuti

Il codice civile detta con questa norma una tutela contro i rumori che disturbano la quiete domestica, soprattutto nei confronti delle attività rumorose che spesso provengono dagli altri appartamenti. Con l'articolo 1 si può agire nei confronti del vicino qualora dal suo "fondo" provengano immissioni rumorose illecite e cioè quelle considerate tali alla luce di due criteri: la normale tollerabilità ed il contemperamento delle ragioni dei diversi proprietari, cui può aggiungersi anche il criterio della priorità d'uso. In merito è bene ricordare che il Giudice adito ex art. 844 c.c., per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore può utilizzare criteri più rigorosi di quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 ° marzo 1991, il quale ha stabilito, per i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, la misura da non superare per le zone non industriali (3 decibel in periodo notturno e 5 decibel in periodo diurno).

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Articolo 2

Ultimo emendamento di antoniolive il 29/09/2008 09:36:59, Voti ricevuti: 9 SI / 8 NO / 5 Astenuti

Quando, a fronte di un rumore ritenuto intollerabile, si rischia un grave danno alla salute, il singolo cittadino può chiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza attivando la speciale procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

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Articolo 3

Ultimo emendamento di antoniolive il 29/09/2008 09:36:59, Voti ricevuti: 9 SI / 8 NO / 5 Astenuti

Quando gli schiamazzi o i rumori (nonché le attività elencate nell'articolo citato) disturbano il riposo e le occupazione delle persone, gli autori di questi comportamenti possono essere puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 310 €. E' importante rilevare che con sentenza 27 maggio 2003, n. 23362, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ad integrare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 659, comma 1, codice penale, necessita "che l'attività di rumori o clamori vietata abbia - ben prima che un effetto - una potenzialità dannosa diffusa e cioè la capacità di ledere il bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone, restando quindi esclusa la sua configurabilità le volte in cui, per la intensità dell'immissione, per la conformazione dei luoghi o per la inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto".

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Articolo 4

Ultimo emendamento di antoniolive il 29/09/2008 09:36:59, Voti ricevuti: 9 SI / 8 NO / 5 Astenuti

Nel condominio può ottenersi una maggiore tutela di quella raggiungibile attraverso l'articolo 844 c.c., mediante l'adozione di regolamenti condominiali contenenti clausole ad hoc (per esempio, prevedendo il divieto di svolgere nelle unità immobiliari private determinate attività rumorose, quali quelle di pub, ristoranti, tipografie, particolari studi professionali ecc.). L'approvazione di un regolamento siffatto - con clausola di natura contrattuale - deve essere deliberata all'unanimità dei partecipanti al condominio e può essere validamente fatta valere anche nei confronti dei successivi proprietari con la trascrizione o l'esplicita e costante accettazione del regolamento negli atti di compravendita.

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Commenti degli utenti

Votazione terminata (9 SI - 8 NO - 5 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da antoniolive. Il 04/10/2008 09:43:25

piumaz il 30/09/2008 21:28:47

La condivido, anche se ho paura che non risolva il problema.
Come ti comporti con l'idiota che ti sveglia 9 volte su 10 con Laura Pausini, o che si tiene i tacchi alle 2 di notte? :-)

antoniolive il 30/09/2008 20:01:14

infatti ho premesso che la legge già esiste volevo solo vedere voi cosa ne pensavate.......

Zippo il 30/09/2008 19:33:35

Mi astengo.
Avrei votato NO perchè è una legge già in vigore e dai riferimenti a leggi esistenti in Italia che hai messo negli articoli mi sembra un pò strano che sia sangue del tuo sangue la legge proposta; avrei votato Sì perchè in sostanza la condivido.
Questo è il motivo per cui mi sono astenuto.

antoniolive il 30/09/2008 13:46:59

però magari lasciate i commenti....mi piacerebbe sapere la vostra e poi sinceramente non capisco chi si astiene.
antoniolive.

Rappresentante il 30/09/2008 09:19:02

un SISISI per la deliziosa precisione di questa legge.

piumaz il 29/09/2008 11:29:02

Ciao e benvenuto. Ti ho cancellato l'avatar, non puoi inserire il logo di partiti, scegli un'altra immagine.

antoniolive il 29/09/2008 09:42:27

questa legge è già in vigore ma voglio vedere se siamo tutti d'accordo quindi ve la ripropongo qui vediamo se sarà approvata....io avrei votato si poichè questa legge tutela la mia salute. commentate e votate vediamo cosa ne pensate.
antoniolive.

antoniolive presenta la proposta di legge. Il 29/09/2008 09:36:59