L. 223/10 Legge quadro sulla divulgazione scientifica in Italia

Area tematica: Scuola, università e ricerca
Creato da FraMall il 23/03/2010 21:23:20
Articolo 1
Ultimo emendamento di FraMall il 23/03/2010 21:23:20, Voti ricevuti: 4 SI / 2 NO / 1 Astenuti

In ottemperanza all'articolo 9 della Costituzione, l'Italia promuove lo sviluppo della cultura anche in ambito scientifico e tecnico.
Considerata la difficoltà comunicativa e le necessità stringenti della situzione scientifica italiana, è opportuno potenziare la comunicazione in tale ambito.
Lo stato, attraverso i suoi organi, attua le politiche necessarie a migliorare la comunicazione in campo scientifico, il background culturale in tale ambito e si impegna a potenziare le operazioni di divulgazione scientifica sul territorio nazionale e in ambito europeo.
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Articolo 2
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E' istituito un premio nazionale "Galileo Galilei" destinato alla pubblicazione scientifica di stampo divulgativo - pertanto non tecnica e non di ricerca - particolarmente distintasi. Il premio ha cadenza annuale.
E' istituito un premio nazionale "Giulio Natta" destinato a progetti di divulgazione scientifica, con partecipazione aperta agli istituti di istruzione superiore. Il premio ha cadenza annuale.
E' istituito un premio nazionale "Stanislao Canizzaro" destinato a progetti di divulgazione scientifica, con partecipazione aperta agli studenti universitari iscritti presso un ateneo italiano. Il premio ha cadenza annuale.
Il regolamento attuativo dei premi è demandato agli organi ministeriali.
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Articolo 3
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E' istituita un'apposita categoria nel registro di riferimento dalla tipologia: Eventi di divulgazione del patrimonio scientifico.
L'accesso e la definizione di tale categoria è demandato agli appositi regolamenti ministeriali.
Tale categoria del registro riceve esenzione da imposte di affissione e pubblicistica su tutti gli spazi di competenza del ministero, entro parametri stabiliti dal regolamento attuativo. Le reti radio televisive statali e i relativi canali di comunicazione telematica dovranno dare adeguata copertura agli eventi, in proporzione al loro bacino di utenza e al target prefissato, in accordo con le politiche aziendali.
Tale categoria può avvalersi di facilitazioni fiscali in materia di:
- IVA
- IRPEF
- ICI
- deduzioni e trattenute dipendenti
- accesso a contratti di lavoro facilitati se della durata di almeno 4 anni, ovvero a tempo indeterminato
I dipendenti di tale categoria possono avvantaggiarsi di analoghi benefici per quanto riguarda lo svolgimento delle loro funzioni professionali.
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Articolo 4
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E' istituita un'apposita categoria nel registro di riferimento dalla tipologia: strutture permanenti di divulgazione del patrimonio scientifico.
L'accesso e la definizione di tale categoria è demandato agli appositi regolamenti ministeriali.
2. Tale categoria del registro riceve esenzione da imposte di affissione e pubblicistica su tutti gli spazi di competenza del ministero, entro parametri stabiliti dal regolamento attuativo. Le reti radio televisive statali e i relativi canali di comunicazione telematica dovranno dare adeguata copertura agli eventi, in proporzione al loro bacino di utenza e al target prefissato, in accordo con le politiche aziendali.
Tale categoria può avvalersi di facilitazioni fiscali in materia di:
- IVA
- IRPEF
- ICI
- deduzioni e trattenute dipendenti
- accesso a contratti di lavoro facilitati se della durata di almeno 4 anni, ovvero a tempo indeterminato
I dipendenti di tale categoria possono avvantaggiarsi di analoghi benefici per quanto riguarda lo svolgimento delle loro funzioni professionali.
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Articolo 5
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E' istituita un'apposita categoria nel registro di riferimento dalla tipologia: organi di divulgazione del patrimonio scientifico.
L'accesso e la definizione di tale categoria è demandato agli appositi regolamenti ministeriali.
Tale categoria del registro riceve esenzione da imposte di affissione e pubblicistica su tutti gli spazi di competenza del ministero, entro parametri stabiliti dal regolamento attuativo. Le reti radio televisive statali e i relativi canali di comunicazione telematica dovranno dare adeguata copertura agli eventi, in proporzione al loro bacino di utenza e al target prefissato, in accordo con le politiche aziendali.
Tale categoria può avvalersi di facilitazioni fiscali in materia di:
- IVA
- IRPEF
- ICI
- deduzioni e trattenute dipendenti
- accesso a contratti di lavoro facilitati se della durata di almeno 4 anni, ovvero a tempo indeterminato
I dipendenti di tale categoria possono avvantaggiarsi di analoghi benefici per quanto riguarda lo svolgimento delle loro funzioni professionali.
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Articolo 6
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Il provvedimento comporta oneri per le finanze statali
Tali oneri sono parzialmente coperti con i fondi ministeriali solitamente attribuiti; la catergoria "Divulgazione Scientifica" è aggiunta alla ripartizione dei fondi ministeriali e ne riceve annualmente non meno del 10%.
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Articolo 7
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Il provvedimento in questione entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione dagli utenti
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Commenti degli utenti
Votazione terminata (4 SI - 2 NO - 1 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da FraMall. Il 28/03/2010 22:27:50
FraMall presenta la proposta di legge. Il 23/03/2010 21:23:21