L. 203/09 Legge per garantire la neutralità della rete

Area tematica: Decreti di Webarchia
Creato da Senatur il 04/11/2009 11:09:10
Articolo 1
Ultimo emendamento di Senatur il 04/11/2009 11:09:10, Voti ricevuti: 7 SI / 4 NO / 2 Astenuti

Art. 1
(Finalità)
1. Lo Stato italiano, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza al fine di garantire:
a) la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica;
b) la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere;
c) lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l’utilizzo di software aperto;
d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale;
e) la diffusione e l’utilizzo di standard e formati aperti allo scopo di salvaguardare il pluralismo informatico e la libertà di scelta delle istituzioni pubbliche, del cittadino e delle imprese.
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Articolo 2
Ultimo emendamento di Senatur il 04/11/2009 11:09:10, Voti ricevuti: 7 SI / 4 NO / 2 Astenuti

Art. 2
(Carta dei diritti)
1. Lo Stato italiano riconosce l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una “Carta dei diritti”, nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.
2. Lo Stato italiano promuove la diffusione dei principi della “Carta dei diritti” a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di Solidarietà Digitale per la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo.
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Articolo 3
Ultimo emendamento di Senatur il 04/11/2009 11:09:10, Voti ricevuti: 7 SI / 4 NO / 2 Astenuti

Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) alfabetizzazione informatica: il processo di formazione volto a fornire gli strumenti culturali necessari a rendere le persone capaci di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) banda minima garantita: la prestazione minima del servizio di accesso fornito dall’internet service provider; ovvero la quantità di traffico, espresso in bit per secondo, che l’utente può essere in grado di trasferire (ricevere e/o inviare) con continuità e certezza in un ampio intervallo temporale, attraversando il segmento di rete di pertinenza del provider;
e) banda massima raggiungibile: la prestazione di picco del servizio di accesso fornito dall’internet service provider; ovvero la quantità massima di traffico, espresso in bit per secondo, che l’utente può essere in grado di trasferire (ricevere e/o inviare) in condizioni di rete non congestionata, attraversando il segmento di rete di pertinenza del provider;
f) Best effort: una trasmissione dati attraverso una connessione elettronica senza un livello garantito di prestazioni e/o priorità dei dati trasmessi;
g) divario digitale: la situazione di disuguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovuta a carenze di ordine infrastrutturale, tecnico, economico, sociale e culturale;
h) Filtering o filtraggio: ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione di prestazioni selettiva di contenuti in transito su reti di comunicazione elettronica in base a criteri predeterminati o, comunque, oggettivi basati sul tipo di dati, sul contenuto dei dati e/o su liste di URL periodicamente aggiornate;
i) formato aperto: il formato di dati che non presenta restrizioni, anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;
j) Fornitori di accesso alla rete: soggetti pubblici e privati, stabiliti ed operanti nel territorio nazionale, che forniscono all’utente l’accesso ad Internet;
k) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
l) interoperabil ità: la capacità dei sistemi informativi, anche eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e programmi informatici;
m) banda larga: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
n) neutralità delle reti: una rete in cui tutti i servizi sono accessibili a tutti gli utenti allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento con una logica del “massimo sforzo”, ovvero una rete in cui l’operatore non eserciti alcuna forma di discriminazione, da una parte, sui contenuti e sui servizi su di essa veicolati e, dall’altra, sugli utenti;
o) neutralità tecnologica: la condizione che non impone l’uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
p) piattaforme informatiche: i sistemi informatici, ovvero insiemi di hardware e software che elaborano dati e informazioni;
q) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
r) pluralismo informatico: l’insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard;
s) punti di accesso pubblici assistiti: le postazioni per l’accesso a servizi telematici, da utilizzare con l’assistenza di personale addetto;
t) reingegnerizzazione : l’analisi e ridefinizione dei processi organizzativi;
u) riuso: il processo di trasferimento di una o più soluzioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dall’ambiente organizzativo per il quale esse sono state progettate e realizzate in altri contesti organizzativi e funzionali. La soluzione riusabile è costituita da una componente di servizi, da una componente tecnologica e da una componente organizzativa. Possono essere oggetto di riuso: software applicativi; software infrastrutturali; metodologie; modelli (architettura, organizzazione, processo, standardizzazione); moduli di formazione (su un determinato tema);
v) Shaping: ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione delle prestazioni di tipologie di classi di traffico IP su reti di comunicazioni elettronica attraverso interventi mirati sui classi di pacchetti di dati in base a criteri predeterminati;
w) società dell’informazione e della conoscenza: la modalità di sviluppo della società basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale e in cui creazione, distribuzione, diffusione, uso e elaborazione delle informazioni sono effettuati su piattaforme informatiche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
x) software aperto: il programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza d’uso che permette la sua esecuzione per qualsiasi scopo, senza vincoli sul suo utilizzo, l’accesso al codice sorgente, il suo studio ed eventualmente il suo perfezionamento, la sua ridistribuzione in un numero di copie illimitato;
y) tecnologie assistive: le strumentazioni e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
z) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono di creare, distribuire, diffondere, usare, elaborare e trasmettere l’informazione in formato digitale;
aa) usabilità: la modalità di organizzazione e strutturazione delle informazioni finalizzata a garantire la massima facilità di utilizzo e soddisfazione dell’utente;
bb) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, con cadenza biennale, con proprio decreto, all’aggiornamento e all’integrazione delle definizioni di cui al comma 1.
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Commenti degli utenti
Ministro il 09/11/2009 14:51:01
Bella legge
Votazione terminata (7 SI - 4 NO - 2 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da Senatur. Il 09/11/2009 11:11:49
compagnomarcio il 05/11/2009 18:36:23
Credo che mi sono perso qualche passaggio..... i cambiamenti chi li dovrebbe fare concretamente?? perchè se poi rimangono coloro che dovrebbero farlo adesso, poi in realtà non cambia niente. IO in questo caso mi sono astenuto
forpresident il 04/11/2009 18:48:05
non dobbiam creare nulla,ma sollecitare PIUMAZ..."una sola noce nel sacco non fa rumore"
Ministro il 04/11/2009 18:45:39
Dobbiamo creare un sito nuovo? chi lo sa fare?
forpresident il 04/11/2009 18:17:25
qualcuno di voi potrebbe sollecitare...io gia lo fatto!
forpresident il 04/11/2009 18:15:34
Piumaz è una meteora ormai.......è solo lui che ha in mano gli aggiornamenti annunciati 12 mesi fa..
the_nuts il 04/11/2009 18:03:49
(voterò quando avrà voglia di leggerla :) adesso ho poco tempo)
è vero dobbiamo ricorstruire tutto da 0, fare un nuovo sito dove tutti gli utenti fondatori siano admin, e quando si decide di cambiare il funzionamento di qualcosa (es. la creazione dei partiti) gli aggiornamenti avvengano subito, non come qua che è tutto fermo da anni.
Chi ci sta?
forpresident il 04/11/2009 17:52:01
Ma non cambierà mai fin quando ci son costoro che son bravi solo a criticare...e non emandano...se emandano lo fanno mediante emendamente su proposte pronte e fatte cambiando solo una virgola o mettendo una lettera in piu o in meno....fin quando esisteranno costoro che tengono in ostaggio gli altri utenti capaci di emandare....i partiti non risolleveranno la problematica,si peggiorerebbe solo...son un po stufo sai!!vorrei uscire dal gioco...ma uscendo do' vinta a chi mi vuol fuori!
Ministro il 04/11/2009 17:03:51
Ottima legge... Se non viene approvata si conferma la diosonestà degli utenti!
Senatur il 04/11/2009 14:31:32
Mi dispiace forpresident per quello che sta accadendo qui dentro! Io sono stato assente per un bel pò adesso ritorno e noto che non è cambiato nulla!
Webarchia deve essere ricostituita cominciare tutto da 0
forpresident il 04/11/2009 13:10:35
Senatur la tua proposta merita un Si da parte mia..ma in onore alle mie parole,devo comiciare ad assumere l'atteggiamento di altri utenti che son bravi solo a criticare le proposte altrui,e non si impegnano a proporre delle LORO proposte....non essendo capaci di farlo,criticano aspramente,pubblicando notizie non veritiere sulla proposte....in fatti nessun ha avuto il fastidio di proporre una Legge come la Legge bocciatomi qualche giorno fa..l'han bocciata ma nessun la ripresa "migliorandola"..è piu' facile attaccare che essere attaccati sai...
Voto No solo per portare avanti il mio sciopero Bianco.x dare un segnale a quei utenti che non propongono,ma attaccano e criticano e x di piu' sviano il voto...secondo loro chi VOTA SI lo fa xke non leggono la proposta..mentre chi VOTA NO/ASTENUTO legge la proposta..vedi che livello siam scesi...quindo sappi che se vincono i Si,è solo questione di fortuna....xke chi vota No soii è assentato dalla votazione.
Senatur presenta la proposta di legge. Il 04/11/2009 11:09:10