L. 270/11 Isitituzione del deputato di distretto

Area tematica: Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
Creato da john1968 il 13/09/2011 00:05:19
Articolo 1
Ultimo emendamento di john1968 il 13/09/2011 00:05:19, Voti ricevuti: 6 SI / 2 NO / 1 Astenuti

Il territorio italiano è suddiviso in distretti di 100.000 aventi diritto al voto. Per ogni distretto viene eletto un rappresentante che abbia raggiunto il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Nel qual caso nessuno dei candidati raggiungesse tale percentuale la domenica successiva alla prima elezione verrà effettuato il ballottaggio tra i primi due candidati con il maggior numero dei voti.
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Articolo 2
Ultimo emendamento di john1968 il 13/09/2011 00:05:19, Voti ricevuti: 6 SI / 2 NO / 1 Astenuti

Il candidato alla carica del deputato di distretto presenta una proposta programmatica che viene discussa con i cittadini.
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Articolo 3
Ultimo emendamento di john1968 il 13/09/2011 00:05:19, Voti ricevuti: 6 SI / 2 NO / 1 Astenuti

Il deputato di distretto eletto rappresenta il proprio distretto e ha mandato di sviluppare in parlamento il programma elettorale proposto.
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Articolo 4
Ultimo emendamento di john1968 il 13/09/2011 00:05:19, Voti ricevuti: 6 SI / 2 NO / 1 Astenuti

Il deputato di distretto può sempre essere revocato su richiesta del 10 % degli aventi diritto al voto e se il 50% + 1 degli aventi diritto al voto si pronuncia favorevolmente a tale revoca.
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Articolo 5
Ultimo emendamento di john1968 il 13/09/2011 00:05:19, Voti ricevuti: 6 SI / 2 NO / 1 Astenuti

Il deputato di distretto agisce su mandato del proprio elettorato di distretto. Il mandato è imperativo e si basa sul programma elettorale.
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Commenti degli utenti
Votazione terminata (6 SI - 2 NO - 1 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da john1968. Il 18/09/2011 00:10:13
john1968 presenta la proposta di legge. Il 13/09/2011 00:05:19