L. 201/09 Elementi del reato
Area tematica: Diritto e giustizia
Creato da anomalo il 08/10/2009 12:57:01
Articolo 1
Ultimo emendamento di anomalo il 08/10/2009 12:57:01, Voti ricevuti: 11 SI / 5 NO / 2 Astenuti
Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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Articolo 2
Ultimo emendamento di anomalo il 08/10/2009 12:57:01, Voti ricevuti: 11 SI / 5 NO / 2 Astenuti
Concorso di cause.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Articolo 3
Ultimo emendamento di anomalo il 08/10/2009 12:57:01, Voti ricevuti: 11 SI / 5 NO / 2 Astenuti
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.
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Articolo 4
Ultimo emendamento di anomalo il 08/10/2009 12:57:01, Voti ricevuti: 11 SI / 5 NO / 2 Astenuti
Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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Commenti degli utenti
Votazione terminata (11 SI - 5 NO - 2 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da anomalo. Il 13/10/2009 12:57:08
forpresident il 09/10/2009 19:25:22
Voto si.Buona proposta!!
anomalo il 09/10/2009 12:05:19
Certo, è la normativa in vigore. E che c'è di male? Se una legge esistente nella realtà è ben fatta bisogna per forza stravolgerla qui dentro??
ChipEnSai il 08/10/2009 15:16:07
Mi sembra una "legge" perfetta!... vedi Artt. 40-43 del codice penale... LIBRO PRIMO (Dei reati in generale) - TITOLO III (Del reato)! .-)))
http://www.lexced.it/Co dice_penale.aspx?libro=1&titolo= 3
anomalo presenta la proposta di legge. Il 08/10/2009 12:57:01