Legge

L. 251/10 Divieti di utilizzare animali nel corsi di spettacoli circensi

Area tematica: Diritti e libertà fondamentali

Creato da TheOth4r il 03/12/2010 00:35:13

Articolo 1

Ultimo emendamento di TheOth4r il 03/12/2010 00:35:13, Voti ricevuti: 4 SI / 0 NO / 2 Astenuti

Lo Stato favorisce e protegge il diritto degli animali di ogni specie a vivere nel proprio habitat e secondo la propria indole e natura.

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Articolo 2

Ultimo emendamento di TheOth4r il 03/12/2010 00:35:13, Voti ricevuti: 4 SI / 0 NO / 2 Astenuti

Stante il principio espresso all'art. 1, è fatto divieto, dalla data in vigore della presente legge, di utilizzare animali di ogni specie nel corso di spettacoli circensi.

In ossequio al disposto del comma I, i titolari dei circhi che possiedono animali, sono obbligati a completare il trasferimento degli stessi, entro il tempo limite di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture di cura e riabilitazione che saranno loro indicate con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l'apertura ed il funzionamento delle strutture di cui al II comma, sarà parzialmente finanziato tramite un prelievo obbligatorio del 10% sul fatturato annuo di tutti i circhi che si esibiscono sul territorio italiano.

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Articolo 3

Ultimo emendamento di tinopri il 15/02/2011 19:54:30, Voti ricevuti: 2 SI / 1 NO / 1 Astenuti

Chiunque infranga il divieto di cui al I comma dell'art. 2 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la pena accessoria dell'impossibilità di richiedere per anni 3 il rillascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione degli spettacoli circensi.

Qualora venga accertato che dalla violazione del divieto di cui al I comma dell'art. 2, è derivata una forma di sofferenza dell'animale, la pena prevista dal primo comma del presente articolo è aumentata sino alla metà del massimo, ferma la pena accessoria sopra specificata.

Chiunque infranga il divieto di cui al comma II dell'art. 2, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 8.000,00 e con la pena accessoria prevista al I comma del presente articolo, ridotta ad anni 1.

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Commenti degli utenti

Votazione terminata (2 SI - 1 NO - 1 Astenuti)! I cittadini approvano l'emendamento all'articolo 3 proposto da tinopri. Il 20/02/2011 19:54:44

tinopri propone un emendamento sull'articolo 3. Il 15/02/2011 19:54:30

Votazione terminata (4 SI - 0 NO - 2 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da TheOth4r. Il 08/12/2010 00:38:37

TheOth4r presenta la proposta di legge. Il 03/12/2010 00:35:13