Legge

L. 145/08 Diritto del minore ad una propria famiglia

Area tematica: Famiglia e infanzia

Creato da Daniele il 09/07/2008 10:41:37

Articolo 1

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

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Articolo 2

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

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Articolo 3

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui l’ Art 2 è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solamente presso una Famiglia, preferibilmente con figli, o ad una singola persona in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno

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Articolo 4

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze vigileranno periodicamente sul il rispetto delle norme di sicurezza,sanitarie , contrattuali dei dipendenti delle Comunità di tipo Famigliare o di istituti privati o pubblici

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Articolo 5

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Se da controlli nei termini di cui l’art 4 stabilisce ,lo Stato ,le regioni e gli enti locali potranno intervenire per riportare il ripristino delle condizioni di garanzia nell’ambito delle proprie competenze.

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Articolo 6

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Qual’ora in rif. all’Art.1 il tribunale dei Minori giudichi che in nell’ambito della propria famiglia, il minore non posso essere in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Il minore quindi privo di un idoneo ambito nella Propria famiglia, l’affidamento in rif. all’Art.2 diventa definitivo.
Se il minore al momento della sentenza si trovasse in un istituto di assistenza pubblico o privato o in comunità di tipo familiare ,entro e non oltre i 4 mesi dal verdetto del tribunale Dei Minori dovrà essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, e trascorsi 6 mesi per le opportune verifiche comportamentali gestite da assistenti sociali, l’affidamento si tramuterà in definitivo.

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Articolo 7

Ultimo emendamento di Daniele il 09/07/2008 10:41:37, Voti ricevuti: 40 SI / 2 NO / 4 Astenuti

Qual’ora scaduti i tempi indicati nell’Art.6 il minore privo di una Famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola ritornerà in comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, avendo sede diversa dove stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza ,per una durata massima di 6 mesi, i quali serviranno per continuare le ricerche di una Nuova Famiglia più idonea al minore

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Commenti degli utenti

Votazione terminata (3 SI - 4 NO - 4 Astenuti)! I cittadini bocciano l'articolo 8 proposto da giosinoi. Il 27/09/2009 10:53:35

forpresident il 22/09/2009 15:23:03

solo una modifica alla volta..si creerebbe confusione....proponevi una nuova legge..tanto è concesso proporre una proposta uguale...

piumaz il 22/09/2009 12:00:37

@giosinoi - ciao, si può emandare un articolo per volta. Scaduta la votazione puoi modificare gli altri.

giosinoi il 22/09/2009 10:56:57

in relazione all'emendamento all'art 6 da me proposto, evidenzio che il sistema non mi permette di emendare successivamente gli altri articoli, così da renderli compatibili con le modifiche dei principi da me enunciati.
Se è mia inesperienza del gioco, vogliate sbloccare la possibilità di intervento con nuovi emendamenti sulla medesima proposta di legge

giosinoi propone un emendamento sull'articolo 6. Il 22/09/2009 10:46:30

Votazione terminata (40 SI - 2 NO - 4 Astenuti)! I cittadini approvano la proposta di legge creata da Daniele. Il 10/07/2008 14:01:50

GIULIO il 09/07/2008 10:52:12

Non è facile ordinare le fasi dell'adozioni ma tu hai deciso di proporre questa legge difficile e complessa ma leggendola ho notato che e un bel inizio.
Complimenti!!
P.S trovo sconvegniente la gente che si astiene perche non ha tempo di leggere l'articolo.
Vergognatevi una tematica cosi va presa seriamente parliamo di minori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Daniele presenta la proposta di legge. Il 09/07/2008 10:41:38