L. 231/10 DDL Diritto allo studio
Area tematica: Scuola, università e ricerca
Creato da raftrotsky il 06/07/2010 11:29:47
Articolo 1
Ultimo emendamento di raftrotsky il 06/07/2010 11:29:47, Voti ricevuti: 2 SI / 0 NO / 2 Astenuti
Principi.
1. Lo Stato riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 lo Stato promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, locale, paritaria e pubblico-privato della formazione professionale, è volto a potenziarne l'integrazione e a valorizzarne le specificità.
Proponi un emendamento
Articolo 2
Ultimo emendamento di raftrotsky il 06/07/2010 11:29:47, Voti ricevuti: 2 SI / 0 NO / 2 Astenuti
Oggetto.
1. Costituisce oggetto della presente legge le azioni volte a:
a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.
Proponi un emendamento
Articolo 3
Ultimo emendamento di raftrotsky il 06/07/2010 11:29:47, Voti ricevuti: 2 SI / 0 NO / 2 Astenuti
Destinatari degli interventi.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:
a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole pubbliche, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.
Proponi un emendamento
Articolo 4
Ultimo emendamento di raftrotsky il 06/07/2010 11:29:47, Voti ricevuti: 2 SI / 0 NO / 2 Astenuti
Tipologie di azioni.
1. Le azioni di cui all'articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta di educazione, istruzione e formazione.
2. Gli interventi comprendono:
a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap;
b) servizi di mensa;
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) servizi residenziali;
e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;
f) borse di studio;
h) sostegno e mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico degli immigrati.
Proponi un emendamento
Articolo 5
Ultimo emendamento di raftrotsky il 06/07/2010 11:29:47, Voti ricevuti: 2 SI / 0 NO / 2 Astenuti
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie messe con i fondi dello Stato in materia di diritto allo studio, con i fondi europei per il diritto allo studio, e con i fondi ottenuti dal fermo della produzione dei cacciabombardieri JSF-F35.
Proponi un emendamento
Articolo 6
Ultimo emendamento di Fringuelletto il 09/08/2010 20:42:24, Voti ricevuti: 5 SI / 2 NO / 1 Astenuti

L'erogazione dei benefici agli studenti è subordinata a criteri di merito e può prevedere, proporzionalmente ai risultati, che quote variabili dei costi del percorso di studi siano finanziate, fino alla completa gratuità per i più capaci e meritevoli.
Gli studenti con rendimento insufficiente sono chiamati a concorrere, per importi ridotti ed a finalità educative, alla copertura di tali costi.
Proponi un emendamento
























Commenti degli utenti
Votazione terminata (5 SI - 2 NO - 1 Astenuti)! I cittadini approvano il nuovo articolo 6 proposto da Fringuelletto. Il 14/08/2010 20:43:56
Fringuelletto il 09/08/2010 23:20:53
Complimenti, trovo che la legge sia fatta molto bene. Però vorrei aggiungere un principio di redistribuzione delle risorse. Visto che i cosiddetti "asini" pesano sul sistema istruzione (lo Stato spende la stessa cifra per chi studia e per chi no - anzi spende anche di più per i bocciati) trovo educativo che chi abbia insufficienze diffuse paghi un "malus" (ovviamente piccole somme, non penso di mandare in rovina delle famiglie) per pagare le spese dei "secchioni".
raftrotsky presenta la proposta di legge. Il 06/07/2010 11:29:47